Segnaletica di Sicurezza

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Segnaletica di Sicurezza

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il titolo V del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e gli allegati da Allegato XXIV a Allegato XXXII stabiliscono le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro nei settori di attività privati o pubblici rientranti nel campo di applicazione del decreto. (Il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 ha sostituito, per quanto concerne la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, il D.Lgs 14 agosto 1996, n. 493).

Definizioni (Art. 162)

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un’attività o ad una situazione determinata, fornisce un’indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, o che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;

Segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;

Segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;

Segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;

Segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

Obblighi del datore di lavoro (Art. 163)

Il datore di lavoro deve predisporre la segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII, quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limi-tati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva.

Informazione e formazione (Art. 164)

Il datore di lavoro provvede affinché: 
• il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza; 
• i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise. 

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D.Lgs n. 81/08 Allegato XXV – Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici

Caratteristiche intrinseche 

Forma e colori sono definiti in funzione dell’impiego (cartelli di divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio e per le attrezzature antincendio). 
• I pittogrammi devono essere semplici, e possono differire leggermente, purché il significato sia equivalente e non equivoco. 
• I cartelli devono essere costituiti di materiale resistente (urti, intemperie, aggressioni ambientali). 
• Le dimensioni e le proprietà dei cartelli devono garantire una buona visibilità e comprensione. 

Per le dimensioni si raccomanda di osservare la formula: A > L2/2000, ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m2 ed L la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri. 

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Condizioni d’impiego

• I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un’altezza e in una posizione appropriata, all’ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico o nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell’oggetto che s’intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile. 
• In caso di cattiva illuminazione naturale utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale. 
• Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.

CARTELLI DI DIVIETO

Forma rotonda
Pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un’inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).
Vieta un comportamento

CARTELLI DI AVVERTIMENTO

Forma triangolare
Pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
Avverte di un pericolo

CARTELLI DI PRESCRIZIONE

Forma rotonda
Pittogramma bianco su fondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
Prescrive un comportamento

CARTELLI DI SALVATAGGIO

Forma quadrata o rettangolare
Pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
Fornisce indicazioni
(es. sulle uscite di sicurezza)

CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Forma quadrata o rettangolare
Pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
Fornisce indicazioni
(su attrezzature antincendio)

Visibilità dei segnali

Allo scopo di rendere più leggibile i segnali di sicurezza la norma UNI EN 1838 impone alcune condizioni illuminotecniche per migliorare la sua uniformità di illuminamento:

• La parte verde del segnale deve possedere una luminanza almeno pari a 2 cd/mq
• Il rapporto tra la luminanza della parte bianca e quella della parte verde deve essere compresa tra un minimo di 5 e un massimo di 15 (ad esempio con la parte verde a 3 cd/mq, la parte bianca può andare da 15 cd/mq a 45 cd/mq);
• Sia nella parte bianca che in quella verde del segnale, il rapporto tra luminanza massima e minima non deve essere superiore a 10, in modo da avere dei colori il più possibile uniformi;
• I colori utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 3864;
• Il valore di luminanza richiesto da un segnale di sicurezza deve essere raggiunto entro 60 s (entro 5 s occorre il 50 % del valore di luminanza richiesto).

Ma affinché un segnale sia visibile la sua caratteristica più importante è la sua dimensione.

Di questo si occupa sia la norma UNI EN 1838 che il Dlgs 493/96, fornendo delle indicazioni tra loro discordanti.

Le indichiamo entrambe:

Visibilità secondo norma UNI EN 1838:
la norma distingue tra i segnali illuminati internamente (retroilluminati) che sono distinguibili a distanze maggiori, e i segnali illuminati esternamente, fornendo la seguente formula per determinare la massima distanza di visibilità “d”:

d = s x p

dove p è l’altezza del pittogramma e s è una costante che vale 100 nel caso di segnali illuminati esternamente e 200 nel caso di segnali illuminati internamente.

Ad esempio per un segnale non retroilluminato di altezza 15 cm la massima distanza di visibilità è di 15 m.

Visibilità secondo Dlgs 493/96:
il decreto non prende in considerazione segnali retroilluminati e fornisce una formula valida solo fino a distanze di circa 50 m. La formula per determinare la massima distanza di riconoscibilità del cartello “L” è la seguente:

L < √ A x 2000

dove A è la superficie del cartello espressa in metri quadri.

Ad esempio per un cartello di altezza 15 cm (come nell’esempio precedente) e lunghezza 60 cm (A = 0,09 mq) si ottiene una distanza di visibilità di 13,4 m.

Da questo rapido calcolo si può concludere che, normalmente il Dlgs 493/96 è più restrittivo della norma UNI EN 1838. Il confronto non si può effettuare sui cartelli retroilluminati perché il decreto non li prende in considerazione.

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